sabato 16 luglio 2016

I nuovi LEA visti (finalmente) con gli occhi dei pazienti sordi e qualche riferimento all'autismo

Abbiamo letto il punto di vista dei tecnici, delle associazioni di genitori, di categoria, ma ancora nessuno lo ha letto?
Se si cosa avete capito?
Io, onestamente poco e da mamma di paziente con nessun titolo sulla sordità, mi diletto intanto nel mettere in evidenza le pagine di interesse per patologia, e qualche commento del quale gia mi scuso con i tecnici... Queste mamme hanno poi sempre qualcosa dire, no?!

Partiamo dal rovescio...

FM e ausili alla comunicazione in comune con l' autismo

I codici di ricevitore e trasmettitore fm sono rimasti gli stessi, ma il nomenclatore fa anche riferimento ai sistemi bluetooth (!!!!!). In teoria, quindi coprirebbero un minimic? Tentare con prescrizione!!!!!!!!!




Comunicatori simbolici 

Parto dal presupposto che sappiate che per comunicatore simbolico si intendono anche ausili riconducibili quali pc, tablet o ipad, e telefono cellulare. Nei preventivi dei comunicatori per autistici i programmi venivano inseriti, ma non sempre coperti dalle asl, il nomenclatore si esprime in maniera positiva.



ed infine i telefoni amplificati per sordi, partendo dal presupposto che il "per sordi" corrisponde ai sordi preverbali possessori della legge 381



Qualcosa in più c'è  e non appena capisco meglio il funzionamento aggiorno il file.

Ed ora.... rullo di tamburi.....

Le protesi acustiche e gli impianti cocleari




Tralasciando tutto il discorso occhiali per le sordità trasmissive di cui ammetto di sapere poco o nulla, esprimo un paio di pensieri sui retroauricolari e cito un film "tanto rumore per nulla"???
Evviva ci sono le protesi acustiche digitali, ma solo dando uno sguardo al numero di canali, probabilmente il riferimento è alle protesi di 10 anni fa.
Seppur digitali, quindi, restano "protesi sociali", e sono certa che la quota a carico del paziente continuerà ad esistere, i tariffari infatti non li ho ancora trovati.
Il nomenclatore fa una distinzione tra minori di 18 anni preverbali vs post verbali e sordità acquisite.
Ma anche nei preverbali, sempre leggendo il nomenclatore il medico DEVE giustificare i requisiti sociali del minore (!!!!! cito Vasco e va bene così... senza parole!!!!!!)


Il nomenclatore riconosce gli archetti per le sordità trasmissive

Per gli impianti invece restano invariati i precedenti codici, ma viene aggiunto il controller.
Tutti conosciamo l'enorme disparità regionale delle valige degli impianti, alcune regioni non lo prevedevano...
Ma le pile???????
Staremo ancora al buon cuore delle province e delle regioni???
Gli accessori acqua non ci sono e gli accessori per l' ascolto della tv idem, ma faccio riferimento a quanto scritto sopra sul bluetooth, vale sempre la pena di tentare la prescrizione.

"Ai posteri l'ardua sentenza" forse tra altri 20 anni!!!!!



domenica 3 luglio 2016

Genitori e legge 104 art. 3 comma 3

Mio figlio è possessore della legge 104 articolo 3 comma 3: cosa mi spetta?

La legge quadro n. 104 del 1992 tratta di diritti e agevolazioni in ambito di disabilità. 
Se per un genitore è una nuova condizione intorno a cui sviluppare la propria vita e la vita del proprio figlio, lo è anche molto spesso per i datori di lavoro, che magari si trovano per la prima volta a confrontarsi con con un diritto ma anche un mare di leggi, note e circolari Inps.
In questi anni posso solo ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, aiutato ed hanno avuto umanità e sensibilità, oltre a correttezza, massime. 

La legge 104 fa distinzione tra i bimbi fino a tre anni e i bimbi dopo il compimento del terzo anno di età.

  • Bimbi fino a tre anni.

Mamma e papà hanno diritto (in maniera alternata) a:

due ore gionaliere fino al compimento del terzo anno, tre giorni dopo il compimento del terzo anno di vita. riferimento circolare 133/2000 INPS 


  • Bimbi dopo il terzo anno di età

I genitori hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso al mese anche frazionati come previsto dalla nota Inps  Messaggio 16866 del 28 giugno 2007


  • Sono retribuiti?

Si come specificato nella legge Legge 27 ottobre 1993, n. 423.

  • Danno diritto ai contributi figurativi per il raggiungimento della pensione?


Un altro beneficio a favore dei bambini disabili è l' elasticità degli orari di lavoro come previsto dalla legge 53/2000 ma regolamentato dai contratti collettivi nazionali

  • I permessi e i congedi previsti dalla legge 104 incidono sulla maturazione di ferie e 13esima mensilità?

No, equivalgono a periodo lavorativo: http://www.handylex.org/schede/permessiferie.shtml

  • Congedi parentali

Terminati i congedi parentali previsti dopo la maternità, la legge 104 articolo 3 comma 3 consente di prolungare il congedo parentale fino ad un massimo complessivo di tre anni (considerando anche il tempo del congedo ordinario) fino al compimento del 12esimo anno di età del bambino come previsto dall'articolo 8 del  Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e 
Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - 16 luglio 2015, n. 4805, retribuiti al 30% per tutta la durata della fruizione del diritto, ovvero fino al 12esimo anno del bambino.

Inoltre...
  • Congedo straordinario

Il possesso della connotazione di gravità della legge 104 consente di usufuire di 2 anni interi o frazionati di congedo straordinario retribuito come previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, retribuiti appunto al 100%.

  • Posso alternare o usufuire di piu diritti contemporaneamente?

Si ma con le seguenti regole:
  • Posso usufuire nello stesso mese dei 3 giorni di permesso interi o frazionati previsti dalla legge 104 e del frazionamento del congedo straordinario
  • Posso usufruire nello stesso mese dell'estensione del congedo parentale in modo frazionato e del congedo straordinario
  • NON posso usufuire nello stesso mese dei 3 giorni di permesso interi o frazionati previsti dalla legge 104 e dell'estensione del congedo parentale in modo frazionato e del congedo parentale.


Ricordo inoltre che fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino si ha diritto anche a 5 giorni all'anno di assenza non retribuita per malattia del figlio, certificata dal pediatra.

Fonti